Un istituto di formazione superiore ha un valore “assimilabile agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” e, dunque, ha la stessa influenza sul distanziometro di una scuola. A stabilirlo, come riporta Agipronews, è la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che nella sentenza pubblicata oggi ha respinto il ricorso di un operatore di giochi contro la decisione del Comune della Spezia di non concedere l’autorizzazione all’apertura di una sala in città.
L’appellante aveva visto la propria domanda di ricorso respinta dal Tar Liguria nel 2022, tuttavia, non ha abbandonato la propria posizione, portando l’istanza a Palazzo Spada. Secondo la ricorrente ci sarebbe stato un difetto di comunicazione da parte del Comune che, a richiesta dell’operatore nel 2019 “se la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, ubicata ad una distanza pedonale di m 660 dai locali in questione, fosse il luogo sensibile più vicino ad essi”, aveva risposto che quella fosse una rappresentazione “verisimile”, precisando però che “nella zona vi era un altro edificio religioso ascrivibile alla categoria dei luoghi sensibili” ma distava 475 metri dalla sala giochi, dunque oltre i 300 metri previsti dal legislatore regionale.
Nel 2021, tuttavia, la domanda di autorizzazione per l’apertura della sala giochi è stata rifiutata, con riferimento alla presenza di un luogo sensibile, una scuola di formazione, a meno di 300 metri.
Il ricorso dell’operatore chiedeva di non considerare l’istituto di formazione un luogo sensibile, in quanto non rientrante nella categoria degli istituti scolastici, ma Palazzo Spada ha confermato la visione del Tar: “la scuola di formazione 'Cisita', frequentata da oltre cento ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, rientrava innegabilmente nella categoria degli istituti scolastici di qualsiasi grado” o, quantomeno, va riconosciuto che si tratti di un luogo che rientra nella categoria degli “altri istituti frequentati principalmente da giovani” e, perciò, deve essere considerato un luogo sensibile. Considerare altrimenti la scuola “determinerebbe un’illogica ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli allievi del Cisita e gli altri giovani che hanno optato per un istituto secondario di secondo grado”.
La risposta all’operatore in merito alla vicinanza con la chiesa di S. Maria Ausiliatrice, infine, non rientrerebbe in alcun “iter procedimentale”, trattandosi di nient’altro che una risposta “a una puntuale richiesta da parte della ricorrente”, senza alcuna rilevanza.