- € 1.500,00 alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti;
- € 1.000,00 alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza;
- € 1.000,00 alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza;
- € 1.000,00 alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un pallone, costringendo l'Arbitro ad interrompere un'azione della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- PUCINO Raffaele (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 12° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'Arbitro espressioni irrispettose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA
CAPRARI Gianluca (Pescara)
EMPEREUR Alan (Salernitana)
GUARNA Enrico (Bari)
PULZETTI Nico (Spezia)
ZITO Antonio (Salernitana)
VERRE Valerio (Pescara)
DI MATTEO Luca (Virtus Lanciano)
FAZIO Pasquale Daniel (Trapani)
FOSSATI Marco Ezio (Cagliari)
GIACOMELLI Stefano (Vicenza)
IACOBUCCI Alessandro (Virtus Entella)
JIDAYI William (Avellino)
MANDRAGORA Rolando (Pescara)
POSTIGO REDONDO Sergio (Spezia)
SCOZZARELLA Matteo (Trapani)
CALAIO' Emanuele (Spezia) finisce in diffida (Quarta Sanzione)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- TESSER Attilio (Avellino): per avere, al 34° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento all'atto del consequenziale allontanamento.