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Edilizia: approfondimento interpretativo di Confartigianato sul decreto 18/2020 In evidenza

“Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al Dpcm 10 aprile”.

Confartigianato La Spezia alla luce delle molte telefonare ricevute dal comparto dell'edilizia ha ritenuto utile proporre un approfondimento interpretativo sul Decreto della Regione Liguria n. 18/2020 avente oggetto “Atto di indirizzo e disposizioni attuative di cui al Dpcm 10 aprile”.

Il provvedimento regionale del 13 aprile 2020 infatti decreta che sono autorizzate le opere minori di cui al d.P.R 380/2001: opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata ) e attività di edilizia libera.

Il decreto si rivolge a tutte le imprese del settore: edilizia, pitturazione, piastrelle, impiantistica elettrica e idraulica, serramenti, tapparelle, ecc.

Per desumere le attività che possono essere ricomprese nel campo dell'“edilizia libera” è necessario rifarsi alla Legge regionale n.16 del 6 giugno 2008 che Disciplina l'attività edilizia.

a) gli interventi di manutenzione ordinaria compresi gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio;

c) gli interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne
al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari, nonché l’installazione di coperture stagionali prive di struttura in muratura destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;

e) l’installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di cantiere funzionali ad interventi edilizi già assentiti e da rimuovere ad
ultimazione dei lavori, di manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a tre mesi, nonché l’installazione di manufatti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività cantieristica navale aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie
coperta non superiore a 50 metri quadrati da collocare nelle aree destinate a cantieristica navale e da rimuovere alla conclusione dell’attività;

f) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi” e successive modificazioni ed integrazioni, riconducibili all’attività agro-silvo-pastorale;

g) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche;

h) l’installazione di manufatti o l’occupazione di aree per esposizione o deposito di merci o materiali soggetti a concessione amministrativa per esigenze temporanee di utilizzo del suolo pubblico di durata non superiore ad
un anno;

i) l’installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a
trentasei mesi e da rimuovere comunque al termine della campagna di misurazione;

i bis) l’installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purchè non comportanti creazione di nuove volumetrie,
anche interrate.”

Anche se il Decreto della Regione Liguria n. 18/2020 non lo prescrive apertamente, Confartigianto La Spezia consiglia alle imprese del settore di mandare una comunicazione via PEC al Prefetto della Spezia prima di
riprendere le attività.

Confartigianato La Spezia ricorda alle imprese che in ogni caso l'attività dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle
norme sanitarie in vigore, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, del “Protocollo per la sicurezza nelle aziende” siglato il 14 marzo 2020, delle eventuai indicazioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare la Confartigianato della Spezia, tel. 0187.286652-32.

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Confartigianato

Via Fontevivo, 19
19125 La Spezia
Tel: 0187 286611

Email: segreteria@confartigianato.laspezia.it

www.confartigianato.laspezia.it/

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