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Norme antincendio, autorizzazioni e locali pubblici: facciamo chiarezza con il Direttore di Confesercenti La Spezia In evidenza

Fabrizio Capellini spiega le regole da rispettare.

Non c'è poi una grande differenza, almeno di primo acchito, tra i requisiti di prevenzione degli incendi pertinenti a un locale di pubblico spettacolo e quelli relativi a “semplici” bar e ristoranti; dove cioè l'intrattenimento è “accessorio” anziché “prevalente”.
Tali osservazioni, con conseguenti interrogativi, si propongono sempre più da un po' di tempo dopo che la tragedia di Capodanno a Crans Montana è tornata al centro delle attenzioni per le note polemiche, mentre si sta avvicinando una stagione come quella estiva che di feste abbonda.

Parliamo delle condizioni su cui vertono i controlli in proposito da parte dei Vigili del Fuoco. Insomma vie di esodo e uscite di sicurezza sono richieste agli esercizi di entrambi i tipi, lo stesso vale per materiali e allestimenti di reazione al fuoco, per presidi e impianti antincendio. Idem s'intende per gestione e organizzazione dell'emergenza e del personale addetto.
Viene naturale allora domandarsi quando scatta l'obbligo di quella licenza del Questore tassativa allorché, in un locale, l'attività di spettacolo e intrattenimento non è più complementare rispetto a quella di somministrazione: diventa bensì primaria. Ossia diviene l'oggetto principale dell'esercizio.

Nei corsi di formazione che sta per allestire (anche specificamente per addetti antincendio) e presenterà dal prossimo 11/5 Confesercenti La Spezia, riferisce il suo direttore Fabrizio Capellini che andiamo a sentire, si propone di affrontare anche questo tipo di domande non da poco.
 
“Un primo passo verso la necessità di una licenza può risiedere nel numero di persone che il locale è chiamato a gestire. Infatti, al di là del Documento di Valutazione dei Rischi che il datore di lavoro è tenuto a redigere a tutela dei lavoratori, c'è un Piano di Emergenza a cui il datore è tenuto allorché sul luogo di lavoro o sono occupati almeno 10 lavoratori. O anche oppure si lavora su una superficie di più di 200 metri quadrati. O anche oppure si registra la contemporanea presenza di più di 50 persone al di là del numero di lavoratori”.

Insomma lì si tende a fare riferimento più che altro agli “occupanti” in generale e spunta così quello che si chiama “principio di inclusività” ?
“Intanto diciamo che la necessità di un Piano di Emergenza può vedersi come il passo intermedio, tra il “semplice” Documento di Valutazione dei Rischi che concerne i soli lavoratori e quella licenza che s'impone allorché l'attività di spettacolo e intrattenimento assume carattere prevalente e diventa impresa, con tanto di assestamento funzionale del locale. Ecco allora che entrano in ballo assetti, impianti, layout e gestione dell'affollamento. E ancora biglietto, attrezzatura, sala, esibizione, pubblicizzazione. Inoltre l' “inclusività” non si dimentica di quelle persone con esigenze speciali. Ma quello è in fondo discorso a parte”.

Dunque quando quella d'intrattenimento è attività primaria esercitata coi caratteri dell'imprenditorialità, per procedere a feste da ballo e simili, occorre quella licenza della Pubblica Sicurezza imposta da quel “Tulps” che è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ?
“Tale licenza rilasciata dal questore implica una verifica da parte di apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite pienamente adatte a un pronto sgombero. Altresì un'importante novità è stata introdotta nel 2011 con l'avvio di quell'approccio “ingegneristico” noto come “Fire Safety Engineering”, che è una metodologia flessibile che va oltre le soluzioni “standardizzate”, per raggiungere obiettivi di sicurezza specifici attraverso l'analisi scientifica e la simulazione dei fenomeni d'incendio”.

Nei fatti come avviene tale approccio?
“Utilizzando modelli di calcolo atti a dimostrare la conformità, specie in casi complessi tipo quelli di edifici storici o con vincoli, tale metodo si basa sulla definizione di scenari di rischio e obiettivi di prestazione e uso di strategie alternative. Queste ultime spesso formalizzate nel Codice Prevenzione Incendi”.

Ma i Vigili del Fuoco quando sono chiamati in causa?
“Va altresì richiesto con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta di quella “Scia” che va corredata della documentazione prevista dal Ministero degli Interni con tanto di firma da parte di tecnico abilitato. Il Comando verifica quindi la completezza formale dell'istanza e procede ai controlli attraverso visite tecniche che, sino alle 200 persone di capienza, possono anche essere a campione. Successivamente ogni 5 anni il titolare dell'attività è tenuto a chiedere al Comando il rinnovo della conformità con tanto di asseverazione da parte di professionista antincendio”.

Nessuna possibilità di deroga?
“E' possibile istanza di deroga al rispetto della normativa, da presentarsi al medesimo Comando, in presenza di peculiarità dell'attività di notevole intralcio all'osservanza delle regole tecniche di prevenzione. Tutta questa procedura infine non vale per le attività temporanee, se si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, sempre che questi ultimi non siano delimitati. Infine le norme tecniche non s'applicano agli esercizi pubblici dove sono impegnati strumenti o apparecchi musicali, a meno che non ci siano attività danzanti, né spazi e allestimenti specifici per gli avventori”.


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