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Tempi di attesa al carico/scarico: pubblicata la circolare del MIT sull'inderogabilità

Carozza (Confartigianato Trasporti): "Ora c'è una legge e una circolare ministeriale che attribuisce delle responsabilità"

Con circolare a firma del Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Stefano Fabrizio Riazzola, il MIT ha fornito dei chiarimenti sulle nuove norme sui tempi di carico e scarico, introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del cosiddetto DL Infrastrutture. “Una circolare che rafforza le ditte di autotrasporto e attribuisce responsabilità ai committenti e ai caricatori – dichiara Nicola Carozza, Vicedirettore di Confartigianato – e che potrebbe rivoluzionare la filiera logistica con ripercussioni anche nello spezzino. Chiarimenti resi necessari anche a seguito di molte segnalazioni relative a una serie di criticità interpretative e contratti che provavano a derogare la norma”.

Il Ministero dei Trasporti conferma quanto Confartigianato Trasporti ha sempre sostenuto – anche durante il seminario tenutosi in Confartigianato della Spezia la scorsa settimana – sulla nuova norma dei tempi di attesa al carico/scarico (art. 4 del d.l. 21/5/2025, n. 73), cioè la inderogabilità delle nuove regole. Infatti, la facoltà di deroga pattizia non è prevista nella modifica normativa.

Confartigianato Trasporti informa tutta la categoria che con circolare di oggi, 4 novembre 2025, il MIT ribadisce che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell'indennizzo ad essi correlati):

  • I 90 minuti del periodo di franchigia connesso all'attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci sono tassativi (comma 1);
  • Dopo i 90 minuti scatta l'indennizzo di 100 euro dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del periodo di franchigia (comma 2);
  • L'indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l'esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico (comma 3); anche in questo caso l'indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Pertanto, risulta definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia sono relativi esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico. Infatti, per il superamento dei tempi di carico e scarico non vi sono periodi di franchigia e l'indennizzo di 100 euro è dovuto integralmente per ogni ritardo nelle tempistiche previste per le operazioni di carico o scarico, anche inferiore all'ora.

Confartigianato Trasporti La Spezia resta a disposizione delle imprese del settore per ulteriori informazioni, tel. 0187 286652.

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