Sulla nostra fanpage i dibattiti sono quotidiani e spesso accesi. Nulla di male, se si resta nel confronto civile. Ma sempre più spesso, tra follower, si sfocia in veri e propri scontri verbali, con insulti, epiteti e commenti offensivi che superano il limite del rispetto reciproco. Per capire fin dove può spingersi la libertà di parola e quando un commento può trasformarsi in un reato, abbiamo chiesto un parere all’Avv. Emanuela Dall’Ara, consulente legale della società editrice.
Offendere sui social non è un gioco
Offendere, insultare o minacciare qualcuno sui social non è un semplice sfogo. La tastiera non è una spada e la rete non è un territorio senza regole. Commenti aggressivi o denigratori pubblicati online possono avere conseguenze serie, sia penali che civili.
Secondo il Codice Penale, l’offesa rivolta a una persona identificabile e resa pubblica sui social può configurare il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), punibile con fino a tre anni di reclusione o con una multa. Non serve che il messaggio compaia su un giornale o in tv: basta un commento su Facebook o Instagram, visibile ad altri utenti, per oltrepassare il limite della legge.
Le parole dell’esperta
«La diffamazione online – spiega l’Avv. Emanuela Dall’Ara, consulente legale della società editrice – è una delle forme più comuni di aggressione digitale, ma anche una delle più sottovalutate. Molti credono che un insulto sui social sia solo “una bravata”, ma la legge lo considera un atto che può ledere l’onore e la reputazione di una persona. Basta un commento visibile a terzi perché scatti la responsabilità penale».
L’avvocato chiarisce anche un punto importante: «Quando un contenuto viene pubblicato, la diffamazione si consuma in quel momento, anche se poi il commento viene cancellato. La querela deve essere presentata entro tre mesi, e il mio consiglio è di conservare subito le prove – screenshot, link, data e ora – e rivolgersi alla Polizia Postale o a un legale di fiducia».
Non solo diffamazione
In certi casi, gli attacchi reiterati o particolarmente gravi possono rientrare in altri reati:
- Minaccia, se si prospetta un danno concreto alla vittima;
- Stalking, se le offese sono continue e causano ansia o modificano le abitudini di vita;
- Istigazione all’odio o alla violenza, quando i commenti sono discriminatori per razza, genere, religione o orientamento.
Neppure chi si nasconde dietro un profilo falso è al sicuro: gli indirizzi IP e i dati forniti dai provider permettono alle autorità di risalire all’autore reale dei messaggi.
Libertà di opinione sì, ma con rispetto
Il diritto di critica è garantito, ma deve restare nei limiti del decoro e della verità dei fatti. «L’opinione – conclude l’Avv. Dall’Ara – è lecita quando si concentra sul contenuto e non sulla persona. Se diventa un attacco personale o un insulto gratuito, non è più libertà di parola: è un reato».
Esperienza sul campo
«Nel mio percorso professionale – racconta l’Avv. Emanuela Dall’Ara – mi è già capitato di affrontare problematiche simili: commenti offensivi, epiteti e insulti rivolti a utenti o a pagine social. In tutti i casi in cui gli utenti hanno utilizzato espressioni denigratorie o volgari, la situazione è sempre finita male per chi li ha scritti, con conseguenze sia penali che civili. Questo conferma che anche un singolo commento offensivo può avere un peso legale concreto».
Fanpage e Gruppi
Avvocato, se un’organizzazione ha una pagina con molti follower che generano giornalmente migliaia di commenti e reaction, può essere ritenuta responsabile degli insulti o degli epiteti scambiati tra gli utenti?
Avv. Emanuela Dall’Ara: «No, non automaticamente. Il gestore della pagina non risponde per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti, a meno che non ne venga informato – per esempio tramite una segnalazione – e non si adoperi per la loro rimozione.
La responsabilità nasce solo nel momento in cui il gestore è consapevole della presenza di contenuti illeciti e sceglie di non intervenire. In quel caso, si può configurare una responsabilità civile per omesso controllo e, nei casi più gravi, un concorso nella diffamazione. È quindi importante monitorare le segnalazioni e intervenire tempestivamente quando si verificano episodi di linguaggio offensivo o denigratorio.»
Ma il gestore della pagina deve limitarsi a eliminare solo gli insulti oppure anche i commenti sgradevoli o provocatori?
Risposta dell’Avv. Emanuela Dall’Ara:
«La legge distingue tra offesa penalmente rilevante e commento semplicemente sgradevole.
Il gestore della pagina è tenuto a intervenire solo quando viene informato o si accorge di contenuti chiaramente diffamatori, ingiuriosi o minacciosi, che possono ledere la reputazione o la dignità di una persona.
I commenti “sgradevoli”, critici o polemici, se non integrano lesioni all’onore e alla reputazione della persona, possono rientrare nel diritto di espressione e non obbligano il gestore alla rimozione. Tuttavia, per ragioni di clima e di immagine della pagina, può comunque scegliere di moderarli o nasconderli.»







